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Dal titolo III° dello statuto sociale...
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Articolo 4 –Scopo.
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata. Tale scopo si raggiunge attraverso l'organizzazione e la gestione di attività occupazionali, artigianali e di servizi. La cooperativa si propone di raggiungere gli scopi sociali attraverso:
-lo studio del fenomeno handicap e di adeguate metodologie per fronteggiare specifiche forme di emarginazione;
-iniziative di sensibilizzazione, coinvolgimento e di collaborazione di persone fisiche, enti pubblici e privati, sindacati, partiti, forze sociali e culturali esistenti nel territorio a fini sociali, scolastici, assistenziali e sanitari;
-iniziative di qualificazione professionale e aggiornamento con il metodo della formazione permanente degli operatori e dei soci.
Articolo 5 –Oggetto.
La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto la costituzione di settori di attività occupazionali finalizzati allo svolgimento dei servizi di cui al 1° comma del precedente articolo. La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari ritenute necessarie ed utili al conseguimento degli scopi sociali; potrà inoltre decidere ed organizzare tutte le attività che riterrà opportune, necessarie e rispondenti alle sue finalità.
La Cooperativa può inoltre gestire attività di carattere socio assistenziale, riabilitativo, ricreativo, culturale e comunque di interesse sociale. La Cooperativa, nello svolgimento dei servizi di cura e dei servizi educativi alla persona potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque direttamente attinenti ai medesimi. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. ....."